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Dalla gestione dell’emergenza
alla responsabilità strutturale

In un contesto globale in cui il rischio generato dalle tensioni geo-economiche supera, per diffusione e imprevedibilità, quello dei conflitti armati tradizionali, il perimetro del duty of care si amplia e si complica. Non si tratta più solo di reagire a crisi conclamate, ma di riconoscere che l’instabilità — normativa, sanitaria, infrastrutturale — è diventata una condizione ordinaria del business internazionale.

Gli analisti di rischio globale lo dicono senza enfasi: proteggere i dipendenti in viaggio non è una voce accessoria nell’agenda 2026 delle imprese, ma un punto di svolta che incide direttamente sulla continuità operativa e sulla reputazione aziendale. Anche perché oggi il dovere di protezione/diligenza non è più confinato a protocolli statici: si fonda su tecnologie di monitoraggio più mature, sistemi di allerta basati su intelligenza artificiale, geo-fencing, comunicazione bidirezionale e, in alcuni casi, monitoraggio sanitario in tempo reale.

CTI e Duty of Care:

i viaggi d’affari all’appello della sicurezza

Di dovere di diligenza e di protezione si è discusso anche all’ultimo Osservatorio Business Travel, durante il Travel Innovation Day, con l’intervento di Giorgio Garcea, che ha richiamato l’attenzione su un dato poco rassicurante: la consapevolezza delle imprese resta timida, frammentata, spesso più dichiarata che praticata. Le ricerche dell’Osservatorio Business Travel del Politecnico di Milano lo confermano: il 45% delle aziende ha una conoscenza parziale o nulla degli obblighi di duty of care e, tra quelle che dichiarano consapevolezza, solo il 45% dispone di una travel policy effettivamente conforme agli obblighi di legge.

Garcea è netto: «Proteggere i dipendenti in viaggio non è solo un dovere morale o legale, ma un investimento nella continuità operativa e nella reputazione aziendale. Il nostro approccio proattivo intende preparare le imprese al rischio, offrendo soluzioni orientate alla mitigazione, andando oltre la gestione dell’emergenza». Un’esigenza resa più urgente da un altro dato: dal periodo post-Covid, le trasferte verso destinazioni con fattori di rischio sono aumentate del 36%. La mobilità è ripartita seppur in modalità piuttosto selettiva sulle trasferte, inoltre si colloca in uno scenario più fragile.

Oggi si registrano interventi quotidiani a tutela delle persone in viaggio di lavoro.

È il segnale che l’eccezione è diventata routine, perciò le procedure di duty of care non possono restare documenti separati o allegati alla travel policy: devono essere integrate nei processi aziendali e lette come parte di una strategia strutturata di travel risk management, capace di definire azioni concrete per mitigare i rischi prima e durante la trasferta, non solo quando l’emergenza è già esplosa.

Dal punto di vista normativo, il principio è scritto: il duty of care impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure ragionevoli per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti anche durante le trasferte. Un obbligo che affonda le sue radici nel diritto del lavoro e nella normativa sulla sicurezza, e che non si limita ai grandi eventi critici. Rientrano in questo perimetro anche aspetti apparentemente banali, come la verifica che il passaporto del viaggiatore abbia la validità richiesta, inclusa quella residua. Un dettaglio, solo in apparenza: un respingimento alla frontiera per documentazione non conforme è un rischio operativo, legale e reputazionale che l’azienda avrebbe potuto prevenire.

In questo senso, nel travel risk management la norma ISO 31030* ha contribuito a chiarire un punto spesso sottovalutato: la gestione del rischio in trasferta non riguarda solo attentati, disastri naturali o crisi sanitarie, ma anche la dimensione ordinaria del viaggio. La documentazione di viaggio rientra a pieno titolo nella fase di preparazione della missione, quella in cui l’organizzazione deve valutare se il lavoratore è effettivamente nelle condizioni di partire in sicurezza.

La riflessione critica resta aperta. È bene investire in tecnologie avanzate ma occorre consolidare le basi culturali e organizzative del duty of care. Senza una governance, ruoli definiti e responsabilità distribuite, anche l’intelligenza artificiale rischia di diventare un alibi tecnologico più che uno strumento di prevenzione. Il vero salto non è digitale, ma manageriale: riconoscere che la sicurezza in viaggio non è un costo da minimizzare, bensì una variabile del fare impresa in un mondo instabile.

[Approfondsci sul travel risk management]

* Lo standard ISO 31030:2021 – pubblicato nel 2021 – fornisce un approccio strutturato allo sviluppo, all’implementazione, alla valutazione e alla revisione di una politica e di un programma di gestione dei rischi di viaggio, nonché alla loro valutazione e trattamento

[Notizia pubblicata il 9 febbraio 2026 – Paola Baldacci]